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AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

INFORMAZIONI

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto che mira a proteggere quelle persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (patrimoniali o non patrimoniali) perché affette da un’infermità fisica o psichica.

Può essere applicato a quei soggetti che non sono in grado di badare a sé stessi e ai loro interessi o hanno una limitata autonomia nella vita quotidiana (anche per un’infermità solo parziale o temporanea).

E’ quindi possibile chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno per disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, persone anziane, soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo ecc....

L’Amministrazione di Sostegno è un istituto flessibile, che consente di adottare le misure di protezione più adatte alle esigenze del soggetto e di adattarle nel tempo. Questo consente di proteggere il soggetto debole senza, però, escludere totalmente la sua capacità di agire. L’Amministrazione può anche essere revocata, qualora ne vengano meno i presupposti o si riveli non idonea a tutelare gli interessi del beneficiario.

Per la nomina dell’Amministratore di Sostegno l’assistenza di un difensore è facoltativa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6 del 9/01/2004; Artt. 404 e ss. del codice civile

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Possono chiedere l’Amministrazione di Sostegno:

  • il beneficiario, anche se interdetto o inabilitato
  • il coniuge (o la persona stabilmente convivente)
  • il padre
  • la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado
  • il tutore o il curatore
  • il Pubblico Ministero

I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di Amministrazione di Sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

COME SI RICHIEDE

La nomina dell’Amministratore di Sostegno si richiede mediante ricorso.

E’ sufficiente compilare l’apposito modulo e depositarlo (o inviarlo a mezzo raccomandata A/R) presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, insieme ai seguenti documenti:

  • fotocopia documento d’identità del beneficiario e del richiedente

  • certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso

  • eventuale certificato medico che attesti che il beneficiario non è deambulante (nel caso di intrasportabilità il Giudice Tutelare effettuerà l’esame presso la dimora del beneficiario, pertanto si consiglia di indicare il luogo dove deve eventualmente avvenire l’esame)

  • marca da bollo da 27,00 euro

B00 _ DOMANDA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

B14 _ DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE PER L'UDIENZA

Verbale di giuramento di Amministratore di Sostegno (artt. 411 e 349 c.c.) - modalità cartolare - Word - Pdf

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Dopo aver depositato il ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno il ricorrente dovrà informarsi in Cancelleria della data dell’udienza di comparizione e del termine entro il quale dovrà curare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

All’udienza fissata devono comparire davanti al Giudice Tutelare il richiedente, i parenti ed il beneficiario (se non è stato dichiarato intrasportabile). Il ricorrente è tenuto a depositare la copia notificata del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

I parenti avvertiti e impossibilitati a presenziare non sono tenuti a giustificare l’assenza e possono rilasciare dichiarazione di adesione al ricorso sull’apposito modulo predisposto.

NOMINA E DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare, secondo requisiti di idoneità. Viene scelto preferibilmente nell’ambito familiare dell’amministrato. Qualora questo, per motivi di opportunità o di altro genere, non sia possibile, il Giudice nomina un altro soggetto tenendo conto dell’esclusivo interesse dell’assistito.

Una volta nominato, l’amministratore di sostegno presta giuramento, assumendo il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.

Il Giudice Tutelare indica all’Amministratore di Sostegno gli atti che può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli nei quali è richiesta la sua assistenza. Una volta nominato, l’Amministratore di Sostegno ha il dovere di svolgere il suo compito tenendo conto delle aspirazioni e dei bisogni dell’assistito.

Vi sono atti per i quali, invece, occorre sempre l’autorizzazione del Giudice.

In particolare, è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  • riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
  • accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
  • stipulare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi;
  • alienare beni;
  • costituire pegni o ipoteche;
  • procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
  • fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per alienare o comunque disporre di beni oggetto di un’eredità accettata con beneficio d’inventario.

E’ richiesta, invece, l’autorizzazione del Giudice Tutelare a:

L'Amministratore di Sostegno entro trenta giorni dalla nomina deve depositare o trasmettere un inventario della situazione patrimoniale e finanziaria del beneficiato, utilizzando l’apposito modulo Inventario iniziale Amministratore di Sostegno.

L’amministratore, inoltre, deve depositare o trasmettere, il 28 febbraio di ogni anno, e alla scadenza di ogni anno successivo, un rendiconto attestante la situazione complessiva dell’amministrato e l’attività svolta nell’anno precedente, utilizzando l’apposito modulo B13 _ RENDICONTO ADS DAL-AL

Al Rendiconto devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Estratti conto corrente e conto titoli
  • Fatture e ricevute maggiori di € 500
  • Ultima ricevuta di pagamento della retta dell’Istituto di ricovero, dello stipendio della colf o badante, del canone di locazione dell’immobile
  • Documentazione relativa ai movimenti delle partecipazioni societarie del beneficiario
  • Documentazione comprovante acquisti e vendite relativi ai beni mobili e immobili del beneficiario nel periodo
  • Documentazione certificante le condizioni socio / sanitarie del beneficiario

La relazione verrà sottoposta al visto del Giudice Tutelare. Il deposito di questa documentazione e' obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di Amministratore di Sostegno.

SOSTITUZIONE E REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’Amministratore di Sostegno può essere sostituito su istanza degli stessi soggetti che possono presentare il ricorso per la nomina o anche d’ufficio (nel caso di inadeguatezza all’incarico) o su istanza dello stesso amministratore (nel caso in cui intenda rinunciare all’incarico). Il ricorso per la sostituzione può essere redatto, utilizzando l’apposito modulo ed indicando le ragioni per la sostituzione.

L’Amministrazione di Sostegno può essere revocata nel caso siano venuti meno i suoi presupposti o si sia rivelata inidonea a garantire la tutela del beneficiato. La revoca può essere disposta d’ufficio o su ricorso degli stessi soggetti che possono richiedere la nomina e dello stesso amministratore. Il ricorso può essere redatto utilizzando l’apposito modulo.

B16 _ RINUNCIA ALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

B17 _ ISTANZA DI MODIFICA DEI POTERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

UDIENZA IN VIDEO CONFERENZA

Per assicurare la protezione “ad ampio spettro” a favore delle persone “prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” ed agevolare l’accesso ai servizi erogati in favore di persone affette da disabilità, è stato stabilito che il contatto con il Giudice avvenga mediante videoconferenza.

Infatti al fine di evitare che persone affette da gravi disabilità vengano trasportate in Tribunale ovvero che le stesse siano raggiunte dal Giudice presso il proprio domicilio, con rischio per la sicurezza personale del magistrato e dell’autista, è stato istituito un Protocollo di intesa riguardante inizialmente il Comune di Valdagno, per fare sì che tramite la videoconferenza il giudice, da remoto, possa conferire con l’amministrato per accertarne le condizioni.

E’ prevista la presenza, in loco, di un incaricato del Comune dove si trova il soggetto bisognoso di assistenza.

L’iniziativa è stata successivamente estesa ai Comuni di Vicenza, Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa e Thiene.

copia protocollo d'intesa con il Comune di Vicenza