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SCOMPARSA, ASSENZA, MORTE PRESUNTA

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 48, 49 ss., 58 ss. c.c., artt. 721 ss. c.p.c.

Scomparsa

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie, gli interessati o i presunti successori legittimi o il Pubblico Ministero, possono rivolgersi al Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza affinchè nomini un curatore, salvo che la persona scomparsa non avesse un rappresentante o un procuratore.

Il curatore ha il compito di rappresentare la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti, nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può compiere tutti gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

Assenza

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia della persona scomparsa, i presunti successori legittimi e chiunque creda ragionevolmente di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al Tribunale che ne sia dichiarata l’assenza,

indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso.

La dichiarazione di assenza comporta l’apertura del testamento dell’assente, e coloro che sarebbero eredi sono immessi, dopo la formazione di un inventario, nel possesso temporaneo dei beni e nell’esercizio temporaneo dei diritti dell’assente. Inoltre, i debitori sono temporaneamente liberati dalle obbligazioni che si sarebbero estinte con la morte dell’assente, ad eccezione di quelle alimentari.

Gli eredi che sono immessi nel possesso dei beni li possono amministrare e possono far proprie le rendite, ma non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno senza l’autorizzazione del Tribunale.

Se l’assente ritorna o ne viene provata l’esistenza, i possessori dei beni devono restituirli. L’assistenza di un difensore è facoltativa.

Morte presunta

Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza può dichiarare con sentenza la morte presunta. Si può procedere alla dichiarazione di morte presunta anche se non vi è stata precedente dichiarazione di assenza.

La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale, a partire dal giorno in cui risale l’ultima notizia certa dell’esistenza in vita dell’assente.

In particolare, si apre la successione e coloro che avevano il possesso temporaneo dei beni dell’assente possono disporre liberamente di tali beni, mentre i debitori di colui che è stato dichiarato morto presunto sono definitivamente liberati dalle obbligazioni che avevano nei suoi confronti.

Una volte che la sentenza che dichiara la morte presunta è divenuta eseguibile, il coniuge superstite può contrarre nuovo matrimonio.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

I presunti eredi legittimi, il procuratore o il rappresentante legale dello scomparso, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o che sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) o il Pubblico Ministero.

COME SI RICHIEDE

È necessario proporre un ricorso nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso. Se vi è un procuratore o un legale rappresentante, devono essere indicati anche i suoi dati.

DOCUMENTI OCCORRENTI

  • Atto di nascita dello scomparso
  • Certificato storico di residenza