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TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

INFORMAZIONI

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è uno strumento rivolto alla tutela di una persona affetta da malattia mentale. Esso può essere adottato quando l’infermi si trovi in una fase acuta di malessere psichico e sia necessario procedere ad urgenti interventi terapeutici che il malato rifiuta. Il provvedimento, infatti, impone coattivamente il ricovero del soggetto infermo in una struttura ospedaliera o in un altro luogo di cura, consentendo così l’applicazione delle necessarie terapie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 1-5 Legge n. 833 del 1978

Il Trattamento Sanitario obbligatorio è un provvedimento che viene emanato dal Sindaco e richiede due certificazioni:

  • una proposta formulata da un primo medico, che valuta le condizioni del soggetto;
  • un parere di un medico della ASL, al quale spetta l’eventuale convalida della proposta.

A seguito di queste due certificazioni, il Sindaco pronuncia un’ordinanza urgente che dispone il TSO e la trasmette al Giudice Tutelare entro 48 ore dal ricovero dell’infermo.

Il Giudice Tutelare, nelle 48 ore successive, deve provvedere alla convalida dell’ordinanza emanata.

Nel caso in cui il Giudice non disponga la convalida, il Sindaco deve disporre l’immediata cessazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Il ricovero può comunque proseguire se vi è il consenso volontario della persona, escludendo in questo caso la necessità di un intervento del giudice.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il Sindaco, qualora venga proposto da un medico che abbia valutato le condizioni dell’infermo di mente e vi sia stata la convalida da parte di un medico dell’ASL

COME SI RICHIEDE

Dopo aver emesso l’ordinanza che dispone il TSO, il Sindaco la notifica al Giudice Tutelare entro 48 ore dal ricovero. Il Giudice competente è quello della circoscrizione in cui rientra il comune.