salta al contenuto

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI MINORI

I genitori o gli esercenti la potestà sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice Tutelare del luogo dove risiede il minore.

I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:

  • rinuncia all'eredità pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente;
  • accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario;
  • autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore;
  • autorizzazione ad acquistare o vendere un bene immobile in nome e per conto del minore;
  • autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore;
  • autorizzazione a vendere un autoveicolo ereditato dal minore;
  • autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore;
  • riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore;
  • autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente;
  • autorizzazione ad accettare una donazione fatta al minore.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 320 c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà.

DOCUMENTI OCCORRENTI

I documenti necessari per corredare l'istanza sono indicati nella modulistica (per l’autocertificazione dello stato di famiglia si può utilizzare il seguente modulo autocertificazione stato famiglia);